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LEGITTIME LE SPESE DI AVVIO E FORMAZIONE DEGLI AVVOCATI COME PER TUTTI!

Opposizione a decreto ingiuntivo: per il Tribunale di Cuneo va revocato il decreto monitorio se le parti non attivano la mediazione.
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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA…”OBBLIGATORIA”
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LEGITTIME LE SPESE DI AVVIO E FORMAZIONE DEGLI AVVOCATI COME PER TUTTI!

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 17-11-15

Il Consiglio di Stato ha recentemente risolto (sentenza n. 5230 del 17-11-15) alcune questione di una certa rilevanza in tema di mediazione e precisamente (i) se sia o meno legittimo porre a carico delle parti che attivano una mediazione nei casi in cui un preliminare incontro informativo in merito alla stessa è previsto come condizione di procedibilità per l’instaurazione di un giudizio (c.d. “mediazione obbligatoria”), l’onere di corrispondere all’organismo adito delle somme a titolo di “spese d’avvio” (oggi 80 o 40 euro + iva, a seconda che il valore della controversia superi o no i 250’000 euro, oltre a spese vive); e (ii) se gli obblighi di formazione ed aggiornamento oggi previsti in tema di mediazione (un corso base inziale di almeno 50 ore seguito da 18 ore di aggiornamento biennali e 20 tirocini) siano applicabili anche agli avvocati visto che questi sono qualificati nell’ordinamento italiano come “mediatori di diritto” (art. 16, 4-bis del d. lgsl. 28/2010).
Entrambi gli obblighi sono previsti nel regolamento attuativo del citato decreto 28/2010, adottato dal Min. Giustizia con d.m. 180/2010 (come successivamente modificato), rispettivamente agli articoli 16(2) e 18(2) lett. f) e g).

Il CdS, peraltro, è intervenuto sul tema della formazione dei mediatori-avvocati, stabilendo che anche per costoro, al pari di tutti gli altri mediatori, è da ritenersi vigente l’obbligo di formazione e aggiornamento di cui al D.M. 180/2010. I percorsi formativi di aggiornamento eventuamente previsti dall’avvocatura rappresentano, infatti, una forma di aggiornamento “ontologicamente” diverso da quello previsto dalla normativa in tema di mediazione. Il CdS, quindi, ha ripristinato anche per gli avvocati l’obbligo di seguire l’intero percorso formativo previsto dal DM 180/2010, sia per quanto riguarda l’aggiornamento teorico, sia per quanto riguarda i tirocini.

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