Secondo il Tribunale di Firenze le parti non possono, senza giustificato motivo, disinteressarsi della conciliazione
Mediazione obbligatoria «inevitabile»
Se le parti compaiono davanti al mediatore limitandosi a manifestare la loro intenzione di non dare seguito alla mediazione obbligatoria, senza quindi fornire ulteriore e più specifica indicazione degli impedimenti all’effettivo svolgersi del procedimento, il giudice deve sanzionare tale ingiustificata volontà di sottrarsi ad essa dichiarando la improcedibilità della domanda.
Perviene a queste conclusioni la sentenza con la quale la sezione imprese del Tribunale di Firenze (estensore Scionti) del 15 ottobre 2015 ha risolto la controversia tra una banca ed una società relativa ad un conto corrente ed un conto anticipi export (con contestazioni per applicazione di tassi superiori al tasso soglia di usura e con illegittima capitalizzazione e applicazione di commissioni di massimo scoperto).
Il giudice fiorentino, ribadisce infatti che l’effettivo esperimento del procedimento di mediazione «non è rimesso alla mera discrezionalità delle parti», per cui le stesse non sono libere, una volta depositata la domanda di avvio della procedura e fissato il primo incontro dinanzi al mediatore, di «manifestare il proprio disinteresse nel procedere al tentativo».
La norma in base alla quale il mediatore, durante il primo incontro, deve invitare le parti e i loro avvocati «ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione», deve difatti essere interpretata nel senso di «attribuire al mediatore il compito di verificare l’eventuale sussistenza di concreti impedimenti all’effettivo esperimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine all’opportunità di dare inizio alla stessa». Diversamente la mediazione più che obbligatoria sarebbe facoltativa e «rimessa al mero arbitrio delle parti con sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva».
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