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November 3, 2015

Impugnazione di delibera condominiale: la mediazione fallita impedisce la decadenza ma…

Tribunale di Palermo, sentenza 18.9.2015 Testo integrale: In allegato. L'articolo Impugnazione di delibera condominiale: la mediazione fallita impedisce la decadenza ma… sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.
November 3, 2015

Proposta di accordo formulata dal mediatore su invito del giudice.

Tribunale di Siracusa, ordinanza 11.9.2015 Tribunale di SiracusaII Sezione Civile Il Giudice, dott. Alessandro Rizzo, nel procedimento sub ___/2014 R.G., a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 3 giugno 2015, osserva quanto segue:1. a fronte dell’istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il Giudice deve provvedere “in prima udienza”, di modo che l’istanza di parte opponente di concessione di termine per il deposito di note è inammissibile.2. Ai sensi dell’art. 2697 c.c. la banca che domanda il pagamento del saldo debitore del conto corrente, come attrice, o quale parte opposta – ma attrice in senso sostanziale – nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi posti a base della propria pretesa creditoria.L’istituto di credito, quindi, ha l’onere di dimostrare l’esistenza e la consistenza del preteso credito, mediante la produzione del titolo genetico, ovvero del contratto posto a base della domanda, nonché delle scritture contabili di riferimento, vale a dire degli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto, dall’apertura alla estinzione del conto, atteso che soltanto attraverso una compiuta e integrale valutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali può pervenirsi all’accertamento dell’ipotetico saldo debitore finale (tra le tante, Cass. 9695/2011).Ciò premesso in diritto,_____ ha versato in atti tanto la copia dei contratti di conto corrente ordinario n. ___/___/___ del 6 giugno 2008 e di conto corrente anticipi n. 0__/1___/___ del 21 ottobre 2011, oltre ai relativi estratti conto a far tempo dalla stipula e sino “al passaggio a sofferenza” dei rapporti, senza che risulti tuttavia dagli atti l’intercorsa estinzione degli stessi alla data della proposizione della domanda monitoria (refluendo tale ultimo profilo sull’esigibilità del credito), di modo che, valutato come parziale l’apparente riconoscimento del debito di cui al doc. 5 di parte opposta – ad ogni modo, sottoscritto dalla sola società opponente – deve denegarsi la richiesta concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.3. Non avendo le parti domandato concedersi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., deve ritenersi la causa matura per la decisione, previa rimessione delle parti in mediazioneex art.5, D.Lgs. 28/2010. P.Q.M. Visto l’art. 648 c.p.c.RIGETTA l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;DISPONE che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza;EVIDENZIA la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia certamente espletata;INVITA il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, co. 1 D.L.gs 28/2010;RAMMENTA che il mancato, effettivo esperimento della suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;INVITA le parti ad informare tempestivamente il Giudice, anche mediante comunicazione presso l’indirizzo alessandro.rizzo01@giustizia.it, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, co. IVbis e 13 D.Lgs. 28/2010, rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali),senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore;attesa la necessità di progressiva riorganizzazione del ruolo ed, in particolare, l’esigenza di riorganizzazione delle udienze di discussione e di precisazione delle conclusioni, al fine di garantire il tempestivo deposito dei provvedimenti, avuto riguardo anche all’aggravio del ruolo dello scrivente per l’effetto della migrazione di n.200 fascicoli (gran parte dei quali già chiamati per l’udienza di precisazione delle conclusioni) dal ruolo di altro magistrato della Sezione, di cui alprovvedimento medio tempore adottato di variazione urgente della tabella organizzativa del Tribunale di Siracusa ai sensi del par. 14.1 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli ufficio giudicanti per il triennio 2012-2014 (prot__________ del 7 aprile 2014);ritenuto, in specie, che debba farsi applicazione del criterio oggettivo della priorità di trattazione e decisione dei procedimenti con data di iscrizione a ruolo più risalente, anche alla luce delle indicazioni di cui al programma di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011 del Tribunale di Siracusa per l’anno 2015;rilevato che occorre, quindi, procedere ad una razionale e graduale riorganizzazione del ruolo secondo i criteri sopra individuati ed avuto riguardo anche agli effetti della variazione tabellare urgente medio tempore disposta, di cui sopra;rilevato che la presente causa reca n. R.G. 6446/2014, FISSA l’udienza del 14 febbraio 2018, ore 11 per la precisazione delle conclusioni;si comunichi alle parti.Siracusa, 11/09/2015.Il GiudiceDott. Alessandro Rizzo L'articolo Proposta di accordo formulata dal mediatore su invito del giudice. sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.
November 3, 2015

Opposizione a d.i. e mancato avvio della mediazione: improcedibilità ed efficacia di giudicato del decreto secondo il Tribunale di Campobasso

Tribunale di Campobasso, sentenza 3.01.2015 Testo integrale: REPUBBLICA ITALIANATRIBUNALE DI CAMPOBASSOIn nome del popolo italianoSEZIONE CIVILE Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Stefano Calabria, premesso che con l’ordinanza pronunziata all’udienza del 22.4.2014 le parti erano state autorizzate al deposito di memorie per l’odierna udienza di precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione; considerato che, per condivisibile giurisprudenza di legittimità, nella sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. non è necessario “premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell’art.132 cod. proc. civ.” (Cassazione civile, sentenza n. 22409 del 19.10.2006); considerato peraltro che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 132 n. 4 c.p.c. con la legge n. 692009, nelle sentenze civili non è più necessario riferire dello <<svolgimento del processo>>, ha pronunziato alla presente udienza del 20 maggio 2015 la seguente SENTENZA allegata all’odierno verbale d’udienza e resa nella controversia iscritta al numero …. del Ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2013, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari” e vertente tra___ nato a ____ in data____, ed ___, nata a ______ in data _____, entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti a margine dell’atto di citazione, dall’Avvocato ……, presso il cui studio professionale in Campobasso alla via______ sono elettivamente domiciliati Opponenti (…)., in persona del legale rappresentante in carica, codice fiscale n. 00348170101, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio ___ di Verona, dall’Avvocato ____ elettivamente domiciliata in Campobasso alla via _____ presso lo studio professionale dell’Avvocato Opposta RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO Nel presente giudizio questo giudice emetteva in data 3.1.2015 la seguente ordinanza (qui riportata nei suoi contenuti essenziali):“Il Giudice Stefano Calabria, sciogliendo la riserva di cui al verbale dell’udienza del 9.3.2015;Letti gli atti ed i documenti di causa;Letto l’art. 648 cpc;Ritenuto opportuno concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto in quanto, sulla base della cognizione sommaria che si impone in questa sede: a) la società opposta ha prodotto gli estratti conto; b) per quanto emerso dagli estratti conto prodotti, ma anche, dalla documentazione depositata in sede monitoria (che andrà comunque ridepositata anche nel presente giudizio di merito) i rapporti contrattuali per cui è causa sono stati stipulati dopo la modifica dell’art. 120 del d.lgs. n. 3851993 e dopo l’entrata in vigore della delibera Cicr del 9.2.2000 ma prima dell’ulteriore modifica operata, sempre all’art. 120.2 del d.lgs. n. 3851993, dall’art. 1.629 della legge n. 1472013. Pertanto, in essi e per essi, l’applicazione degli interessi composti deve ritenersi ad ogni effetto lecita; c) la contestazione relativa alla natura usuraria degli interessi appare con ogni probabilità infondata in quanto la relativa valutazione va fatta sulla base del tasso iniziale e genetico (cfr. art. 1 decreto legge n. 3942000, poi convertito nella legge n. 242001), il quale viene attestato come inferiore al tasso soglia anche nella c.t.p. a firma del dott. Addona. Se quindi il tasso soglia iniziale era il 10% e nel contratto è stato pattuito il 9%, è irrilevante che successivamente il tasso soglia sia sceso sotto il 9%. Del resto l’opponente, che ha formulato la relativa eccezione, non ha prodotto copia del contratto istitutivo del rapporto, impedendo ogni ulteriore e più approfondita valutazione;Rilevato che il decreto ingiuntivo opposto contiene un errore materiale, che andrà corretto in dispositivo;Letto l’art. 5, commi 1 bis, 2 e 4, del d.lgs. n. 282010, così come modificato dalla legge n. 982013, di conversione del decreto legge n. 692013, ed entrato in vigore in data 21.8.2013;Considerato che il presente giudizio è cominciato dopo l’entrata in vigore della normaappena citata;Che la procedura di mediazione deve essere esperita dopo i provvedimenti ex artt. 648 e 649 c.p.c. (cfr. art. 5.4 del d.lgs. n. 282010 e successive modifiche)Che l’oggetto del presente giudizio attiene a contratti bancari;Che pertanto deve essere effettuata obbligatoriamente la mediazione, prima dell’ulteriore corso del giudizio PQM concede la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 4992013 di questo Tribunale, emesso in data ____/2013Letto l’art. 5 del d.lgs. n.28/2010:dispone l’esperimento della mediazione e assegna termine alle parti di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri dell’art. 4.1 del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 citato;avverte le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il che (almeno ad avviso di chi scrive) significa, in un procedimento per decreto ingiuntivo (in cui l’opponente è l’attore in senso processuale), che il mancato esperimento della mediazione determinerebbe l’improcedibilità dell’opposizione e la conseguente efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo a detrimento degli opponenti (ciò non toglie che, in assenza di pronuncia sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità e per fugare ogni dubbio, l’istituto di credito possa avere l’interesse pratico di promuovere esso la mediazione);rinvia per il prosieguo dinanzi a sé all’udienza del 22 aprile 2015, ore 10:00.Si comunichi.Campobasso, 3 gennaio 2015Il GiudiceStefano Calabria L'articolo Opposizione a d.i. e mancato avvio della mediazione: improcedibilità ed efficacia di giudicato del decreto secondo il Tribunale di Campobasso sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.
November 3, 2015

Mediazione demandata: improcedibilità se il deposito della istanza avviene oltre i termini e senza richiesta di proroga.

Tribunale di Como, sentenza 12.01.2015 Testo integrale:In allegato. L'articolo Mediazione demandata: improcedibilità se il deposito della istanza avviene oltre i termini e senza richiesta di proroga. sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.