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News

December 10, 2015

Mediazione demandata: il giudice invita le parti a riferire sulle posizioni assunte in mediazione.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA Il giorno 22.9.2015, alle ore 11.40, dinanzi alla dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci viene chiamata la causa iscritta al ___/ 2014 R.G..Compaiono:per la parte attrice, Azienda xx s.r.l., l’avvocato ____;per la parte convenuta, Azienda yy s.r.l., l’avvocato ____;.I procuratori insistono per l’ammissione dei rispettivi mezzi di prova Il giudice valutate le istanze istruttorie articolate dalle parti; ritenuti, in premessa, estranei all’oggetto della controversia i profili inerenti agli accordi negoziali intercorsi tra Le parti, in ragione della mancata evocazione in giudizio di tale società e dell’autonomia giuridica intercorrente tra la stessa e la ___ s.r.l.; valutate ammissibili e rilevanti la prova per interpello e la prova per testi dedotte dalla __ s.r.l., sebbene limitatamente ai capitoli n.ri 20 (da ragionevolmente collocarsi in data successiva al 15.3.2013), 21, 39, 40 e 41; valutata la necessità di differire all’esito dell’assunzione dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale sui capitoli sopra indicati ogni determinazione circa la rilevanza della prova per testi dedotta dalla___ s.r.l., relativamente ai capitoli dal n.22 al n.29, nonché circa la rilevanza della prova per testi dedotta dalla ___ s.r.l. nella memoria del 20.7.2015; ritenuto che debba rimanere altresì riservata all’esito della prova orale ogni valutazione circa la necessità di disporre la c.t.u. estimativa invocata dall’opponente, palesandosi, viceversa, l’acquisizione del campionario “Autunno Inverno 2013/2014” non indispensabile ai fini della conoscenza dei fatti di causa (né ai fini dell’espletamento dell’indagine consultiva);ritenuto, inoltre, che debbano essere disattese, fin d’ora, le prove orali dedotte dalla ____ s.r.l.:quanto ai capitoli dal n.ro 1 al n.19, poiché volti a dimostrare fatti non specificamente contestati oltre che emergenti dalla documentazione in atti (in parte, proveniente dalla stessa opponente);quanto ai capitoli riguardanti la J One s.r.l. (per le ragioni suesposte); quanto al capitolo n.38, poiché genericamente formulato ed implicante valutazioni;ritenuto che, allo stato degli atti, non sia ravvisabile in capo ai Sig.ri ___ e ___ un interesse, attuale e concreto, idoneo a giustificare una loro partecipazione al presente giudizio e, con esso, un’incapacità a testimoniare come eccepita; valutata ammissibile la controprova invocata dall’opponente con i testimoni addotti a prova diretta sui capitoli ex adverso dedotti ed ammessi;ritenuto, tuttavia, che le già acquisite risultanze processuali consentano alle parti contendenti di proficuamente ponderare l’alea dell’esito processuale vuoi in ordine all’an ed al quantum delle domande attorea e riconvenzionale vuoi in merito alla regolamentazione delle spese di lite;reputato che meritino di essere altresì valorizzati la durata complessiva del giudizio correlata alla necessità di procedere all’istruttoria orale nei termini prima esposti e di – eventualmente – disporre la consulenza tecnica invocata dall’opponente, con conseguente aggravio delle anticipazioni a carico delle parti contendenti;considerato, inoltre, che il successivo rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni dovrà essere disposto nel rispetto delle priorità del ruolo di questo giudice nonché di quelle indicate nel Programma di Gestione del Contenzioso Civile predisposto dal Presidente del Tribunale, in ragione della data d’instaurazione della controversia e del suo oggetto;ritenuto, infine, che le parti non possano esimersi dal debitamente valutare le criticità correlate al soddisfacimento (volontario o coattivo) della pretesa eventualmente consacrata nel titolo giudiziale;considerato piuttosto che, mettendo a frutto l’esperienza maturata nello svolgimento delle rispettive attività d’impresa e nell’ottica di una migliore tutela della rispettiva credibilità commerciale, le parti ben potrebbero addivenire, con il supporto di un mediatore, ad una soluzione mutualmente accettabile e soddisfacente per entrambe, in tempi e con costi assai più contenuti di quelli altrimenti correlati alla definizione giudiziale della controversia (cfr. artt. 17 e 20 D.Lgs 28/2010);considerato, infine, che, in ragione del rapporto contrattuale oggetto del contendere, appare opportuno che la scelta del soggetto deputato all’espletamento del procedimento di mediazione cada su di un organismo che annoveri tra i suoi componenti professionisti specializzati, con la precisazione che la competenza territoriale di cui all’art. 4 D.Lvo 28/2010 può essere derogata dalle parti;visto ed applicato l’art. 5, secondo comma, D.Lgs. 28/2010; P.Q.M. Dispone che le parti, assistite dagli avvocati, esperiscano un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell’art. 4, comma primo, D.lgs. 28/2010 citato, con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 20 giorni.Precisa che l’esperimento del procedimento di mediazione integra condizione di procedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo (secondo l’indirizzo seguito da questo tribunale) e che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova ai fini del successivo giudizio.Invita le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza.La nota dovrà contenere informazioni:a) in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4- bis del D.Lgs 28/2010, in merito all’eventuale mancata personale partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo nonché in merito alle ragioni dell’esito infruttuoso del procedimento;b) in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. citato, in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione;c) in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.Fissa l’udienza del 9.2.2016, alle ore 9,00 (nell’aula del mezzanino), per vagliare l’esito del procedimento di mediazione.Precisa che, in caso di esito infruttuoso del suddetto procedimento, la causa sarà rinviata all’udienza del 18.2.2016 alle ore 9,00 (nel proprio ufficio) per l’assunzione dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della XX s.r.l. e per l’audizione di due testi per ciascuna parte (a prova diretta e a controprova contraria) sui capitoli n.ri 20, 21, 39, 40 e 41 di parte opposta. Il GiudiceDott.ssa Maria Caterina Curci L'articolo Mediazione demandata: il giudice invita le parti a riferire sulle posizioni assunte in mediazione. sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.
December 9, 2015

Revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per non aver effettivamente esperito la mediazione

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTribunale di FirenzeSezione III civile Il Tribunale di Firenze, sezione terza civile, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dr. Leonardo Scionti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa___ dell’anno 2013 promossa daSocietà, XX opponenti contro Banca ZZ opposta ed avente come oggetto : contratto bancario . FATTO e DIRITTO 1 Con un atto di citazione notificato il data __/2013, Società XX, in qualità di debitore principale e XX, in qualità di fidejussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n__/ 2013 emesso dal Tribunale di Firenze in data ___/2013, con il quale veniva ingiunto il pagamento solidale in favore di Banca della somma di euro __ oltre interessi in forza di saldo passivo del conto corrente ordinario n.__ , con competenze al __/ 2012 per euro __, e del correlato conto anticipi export con competenze al __/ 2012 per euro __.1.1 In particolare, gli opponenti deducevano che il credito azionato in monitorio da parte opposta traeva origine da un contratto di conto corrente e un contratto di conto anticipi export accesi da Società presso Banca; che Tizio e Caio si costituivano fidejussori a favore di Banca; che, nell’ambito dei rapporti di affidamento bancario intercorsi con Banca quest’ultima compiva una serie di irregolarità, tali da rendere il credito azionato in monitorio e oggetto dell’opposto decreto incerto, illiquido ed inesigibile; che, in specifico, era violato l’obbligo di forma scritta del contratto di apertura di credito, era applicato un tasso di interesse superiore al tasso soglia in materia di usura ed un’illegittima capitalizzazione degli interessi, erano addebitate somme di denaro a titolo di commissione di massimo scoperto con illegittima anticipazione o posticipazione nella determinazione dei giorni di valuta per le singole operazioni. Gli opponenti concludevano pertanto: affinché fosse revocato il decreto opposto e stabilito l’esatto dare – avere tra le parti, con conseguente condanna di parte opposta alla restituzione in favore degli opponenti delle somme versate e non dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria; affinché fosse altresì condannata, in ogni caso, parte opposta al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti a causa dell’illegittima condotta assunta ex adverso; con vittoria di compensi e spese, anche della fase monitoria.1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità delle avverse domande di restituzione di somme e risarcimento dei danni, in quanto erroneamente non proposte dagli opponenti in via riconvenzionale; nel merito, ne eccepiva comunque l’infondatezza, in quanto non provate né quantificate; concludeva, in tesi, affinché fosse respinta l’opposizione e, in subordine, affinché fossero condannati gli opponenti al pagamento in favore di Banca della somma che sarebbe risultata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi.1.3 Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il Giudice, con ordinanza del ___/2014, disponeva che le parti esperissero il procedimento di mediazione obbligatorio ex lege con onere di impulso a carico di parte opposta, dando specifico conto dell’ interpretazione offerta dal Tribunale in ordine all’effettivo perfezionarsi di detto procedimento. Alla successiva udienza emergeva dal verbale reso dall’Organo di mediazione prodotto in atti che le parti presenti al primo incontro avevano dato atto che “allo stato non sussistono i presupposti per poter dare avvio al procedimento di mediazione” senza fornire idonea, specifica e motivata giustificazione al mancato avvio di un effettivo tentativo di mediazione.Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava le parti all’udienza odierna ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c. . Queste ultime precisavano le conclusioni come in verbale e discutevano oralmente la causa.2 La domanda introdotta da parte opposta con ricorso monitorio e sfociata nell’emissione del decreto ingiuntivo n__/2013 di questo Tribunale qui opposto, così come la riconvenzionale avanzata dagli opponenti in citazione, devono essere dichiarate improcedibili a norma dell’art.5 bis del D. Lgs. 28/2010 (come modificato dal D.L. 21.6.2013, n. 69, convertito in L. 9.8.2013).2.1 Come già rilevato in sede di ordinanza del … 2014, al cui specifico contenuto si rinvia, l’effettivo esperimento del tentativo di mediazione non è rimesso alla mera discrezionalità delle parti, con conseguente libertà di queste, una volta depositata la domanda di avvio della procedura e fissato il primo incontro davanti al mediatore, di manifestare il proprio disinteresse nel procedere al tentativo, ma costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’articolo 8 del succitato D. Lgs. 28/2010 , nel prevedere che il mediatore durante i primo incontro, debba invitare le parti e i loro avvocati “ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione”, deve difatti essere interpretato nel senso di attribuire al mediatore il compito di verificare l’eventuale sussistenza di concreti impedimenti all’effettivo esperimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine alla opportunità di dare inizio alla stessa. Se così non fosse non si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti con sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva. Ciò ribadito, nel caso di specie non può dirsi ritualmente svolto il tentativo di mediazione. Alla luce del verbale prodotto in atti da parte opposta all’udienza del __/2015, le parti presenti al primo incontro davanti al mediatore si son limitate a manifestare la loro intenzione di non dare seguito alla procedura obbligatoria, senza fornire ulteriore e più specifica indicazione degli impedimenti all’effettivo svolgersi del procedimento e rendendo, di fatto, necessaria l’applicazione della sanzione comminata dall’art. 5/1 bis del D. Lgs. 28/2010. A nulla vale la circostanza che siano state ambedue le parti ad impedire l’effettivo tentativo di mediazione con la loro concorde –ingiustificata- volontà di sottrarsi ad esso, ciò comportando piuttosto che ciascuna di esse sarà sottoposta alla sanzione indicata dalla legge, vale a dire alla dichiarazione di improcedibilità della rispettiva domanda proposta.2.2 Difatti, posto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l’ accertamento dei fatti costitutivi della pretesa creditoria fondante l’emissione del decreto ingiuntivo opposto, la sanzione dell’improcedibilità dovrà innanzitutto colpire la domanda sostanziale azionata da Banca in sede monitoria, con conseguente revoca dell’ opposto decreto.D’altro lato, indipendentemente, dalla parte opposta, analoga volontà di non procedere nel merito del tentativo era manifestata altresì da parte opponente, la cui riconvenzionale –come sopra anticipato- deve essere altrettanto dichiarata improcedibile.3 Ogni questione di merito deve intendersi assorbita. 4 Tenuto conto dell’esito della lite, le spese devono intendersi interamente compensate tra le parti. PER QUESTI MOTIVI il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitamente pronunciando sull’ opposizione promossa da Società, in qualità di debitore principale, Tizio e Caio in qualità di fidejussori, nei confronti di Banca avverso il decreto ingiuntivo n. __/2013 emesso dal Tribunale diFirenze in data__/ 2013, così provvede:1) dichiara l’improcedibilità della domanda introdotta da Banca con ricorso monitorio e, pe l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.__/2013 emesso dal Tribunale di Firenze in data___/2013;2) dichiara l’improcedibilità della domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti;3) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti, come in parte motiva. Così deciso in Firenze il 15.10.2015.Il GiudiceDr. Leonardo Scionti L'articolo Revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per non aver effettivamente esperito la mediazione sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.
December 7, 2015

Conciliazione ante causam fallita: il giudice può invitare le parti ad una nuova mediazione nel corso del giudizio.

In NOME del POPOLO ITALIANOTRIBUNALE DI ROMASezione XIII°N. RG. ____/2013REPUBBLICA ITALIANA Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconinella causa TRA XX attore E Compagnia di Assicurazione ZZ Convenuta E YY convenuti contumaci ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art.281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 29.10.2015 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente S E N T E N Z A letti gli atti e le istanze delle parti,osserva:1 – I fatti della causaLamentava l’attore che il giorno 19 marzo 2012 mentre attraversava a piedi alle ore 23,15 circa via dei Monti Tiburtini, all’altezza dell’incrocio con la carreggiata di via dei Durantini, durante la fase di regolare attraversamento pedonale, effettuato sulle strisce pedonali con semaforo verde, veniva travolto dall’autovettura di proprietà di YY condotta da YY che procedeva a velocità eccessiva ed oltre i limiti consentiti per quel tratto di strada.La compagnia assicuratrice si costituiva facendo presente che aveva già risarcito l’attore con la somma di €.5.850,00 e che essendo quanto l’attore corresponsabile per aver attraversato imprudentemente con luce gialla come si evinceva dalla relazione della P.M. la somma era da considerarsi satisfattiva.Con ordinanza del 16.6.2014 il giudice disponeva la mediazione demandata ai sensi del novellato art. 5 co.II° del decr.lgsl.28/10.All’udienza di verifica la difesa dell’attore faceva presente che il XX aveva a suo tempo (3.12.2012) e prima della causa introdotto una procedura di mediazione (in quel momento ancora) obbligatoria in materia di RCA, che si era conclusa negativamente per l’assenza dell’assicurazione.Aggiungeva che avendo il XX aderito alla proposta del giudice, la domanda di mediazione (demandata dal giudice) non era stata introdotta dall’attore (né dall’altra parte attivata) essendone prevedibile l’esito infruttuoso avendo la compagnia assicuratrice, sollecitata più volte a mezzo mail dalla difesa dell’attore, comunicato di voler definire la causa con soli €.5.000 più €.2.000 per onorari.Ed invero a tal fine l’attore produceva una missiva nella quale la compagnia, evidenziato che il giudice, presupposta una invalidità permanente del 7%, aveva effettuato i calcoli, nella proposta ex art.185 bis, sulla base delle tabelle del tribunale invece che per quelle previste per le micropermanenti, aveva formulato la suddetta offerta (€.5.000 più €.2.000 per onorari).2 – La mancata comprensione da parte dei soggetti costituiti del valore e dell’efficaciadella mediazione – L’improcedibilità della domandaL’art. 5 co. II° prevede che “fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”Circa la possibilità del giudice di disporre la mediazione demandata anche allorché sia stata già avviato e concluso negativamente un esperimento di mediazione obbligatoria non possono essere nutriti seri dubbi.E’ stato più volte sottolineata la diversità di presupposti e contesto nei quali si collocano la mediazione obbligatoria e quella demandata.Ed invero nell’ordinanza del 16.6.2014 il giudice osservava:” Va precisato che nel dicembre 2012 è stato tentato dall’attore un percorso di mediazione volontaria.“ Si ritiene che tale circostanza, vale a dire che l’attore abbia proposto prima e fuori della causa, una domanda di mediazione (non ha rilevanza – ai fini che qui interessano- la natura volontaria o obbligatoria), non sia impeditiva all’esercizio ed all’attivazione da parte del Giudice della mediazione demandata di cui all’art.5 co.II° del decr.lgsl.28/2010 nella versione riformata dal D.L.69/13 cit.“ Si tratta infatti, ove la mediazione demandata sia frutto di una precisa e riflettuta decisione del Giudice che assume in questo caso una funzione di assistenza e guida, di modelli diversi e non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili.“ Da quanto si espone di seguito è di solare evidenza che nella mediazione demandata la realizzazione della condizione di procedibilità è solo una delle sue ragion d’essere.” Esse consistono piuttosto nel giudizio del Giudice secondo il quale sussistono, nel caso specificamente esaminato, anche (e specialmente) considerate le difese della controparte in un complessivo bilanciamento (nel senso anche letterale del termine) con quelle dell’attore, le condizioni positive perché le parti possano pervenire ad un accordo amichevole, di tipo conciliativo o transattivo.“ La forza e l’efficacia è del tutto diversa.“ Il momento in cui il Giudice invia le parti in mediazione è svincolato da rigidità processuali se non quelle molto avanzate del giudizio (conclusioni/discussione), consentendogli di individuare e di scegliere il momento più propizio in relazione alle circostanze ed agli sviluppi della causa (e ciò anche in relazione alle difese articolate dalle parti).“ La possibilità, come la presente ordinanza testimonia, di rappresentare pacatamente, con equidistanza ed imparzialità, i punti di debolezza e di forza delle rispettive posizioni, consente di esaltare la sensibilità culturale e giuridica dei difensori, che tanto ruolo hanno nella mediazione riformata.“ E, tramite essi, parlare alle parti che pertanto dovranno essere informate nel modo più ampio e sostanziale dai difensori circa il contenuto del provvedimento, al fine che esse possano, esattamente come in ambito sanitario, determinarsi verso la scelta migliore da assumere, in ordine alla quale è precondizione una adeguata consapevolezza.“ Compito dei difensori è quello di evocare la possibilità per le parti, cogliendo le potenzialità del provvedimento del Giudice, di trovare ragionevoli soluzioni e punti di accordo, non celando, in mancanza, i possibili sviluppi negativi delle aspettative che l’inevitabile antagonismo insito nella avviata contesa giudiziaria tende, per ciascuna delle parti, a radicare ed esaltare.“ Con la mediazione demandata si evita di intraprendere percorsi spesso già condannati in partenza (si pensi ad una mediazione obbligatoria prima della causa nella quale saranno protagonisti necessari soggetti terzi, come assicurazioni successivamente chiamate; ovvero a situazioni in ordine alle quali le risultanze della consulenza tecnica disposta dal giudice sono determinanti per meglio fissare l’ubi consistam della lite..); e ciò perché è il Giudice che sceglie, con oculatezza, il momento migliore per disporne l’avvio.“ Dell’assistenza si è già detto. Se del caso, e questo lo è, il provvedimento di avvio alla mediazione demandata può contenere, ad opera del Giudice, utili indicazioni e parametri che difensori e parti, assistite da mediatori di qualità, potranno sviluppare nel miglior modo.“ Infine la diversa e solo eventuale onerosità del nuovo procedimento di mediazione per il quale il primo incontro (preliminare alla mediazione vera e propria) sconta, in caso di insuccesso, il solo pagamento delle modeste spese di avvio previste dalla normativa vigente (cfr. per la autorevole conferma di tale opinamento la Circolare del Ministero della Giustizia 27 novembre 2013 “Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, che modifica il d.lgs. 28/2010. Primi chiarimenti”) esclude che quello che di fatto si presenta come una -sia pure legittima- seconda mediazione possa essere un aggravio irragionevole per le parti”.La vicenda, a far tempo dalla comunicazione della proposta del giudice alle parti e fino al mancato avvio della mediazione, è paradigmatica di quanto sia ancora lontano il raggiungimento del fondamentale obiettivo di una generale diffusa e soddisfacente comprensione ed apprezzamento da parte dell’utenza e del Foro (che tuttavia, come la stessa Magistratura ha fatto in subiecta materia notevoli progressi assiologici nell’ultimo anno e mezzo) del valore strategico per il contenimento della straripante mole di contenzioso e per la pacificazione sociale che diffonde, dei vantaggi in termini di tempi stretti di conclusione e di certezza dell’ottenimento del bene della vita oggetto dell’accordo, e, in definitiva, dei straordinari risultati che la mediazione può offrire.In questo caso, ed è di tutta evidenza, per un conveniente e conclusivo accordo, sarebbe stato sufficiente sedersi intorno al tavolo di un bravo e competente mediatore, le parti personalmente quanto all’attore e rappresentata la compagnia assicuratrice da un procuratore speciale, entrambe assistite dai rispettivi legali, con una reale volontà di chiudere la controversia presto e bene, utilizzando le preziose indicazioni offerte dal giudice.Il quale faceva chiaramente intendere, nell’ordinanza, che le affermazioni rese nell’immediato ai vigili urbani intervenuti da parte della compagna del Vlad, partecipe con lui all’evento, e che ammetteva un attraversamento quanto meno affannoso e imprudente (con semaforo giallo e si era a tarda notte, era buio..), avrebbero potuto condurre ad una decisione affermativa di una qualche misura di concorso di colpa del danneggiato.Il giudice, è pur vero, che effettuava i calcoli sulla base delle tabelle del tribunale, ma è altrettanto vero che prendeva per buona, in quella fase di proposta, senza aver prima disposto ed acquisito una consulenza medica, la percentuale di invalidità indicata dall’assicurazione (7% e non quella dell’attore 9%).La proposta del giudice, come è scritto nell’ordinanza, non è una sentenza, piuttosto un’autorevole e meditata indicazione, allo stato e sulla base degli atti, di un punto di equilibrio conciliativo, irrorato di equità, sulle quale ben possono ed anzi debbono le parti, in caso di difficoltà ad accordarsi sull’esatto contenuto della proposta, continuare a discutere, anche con l’ausilio di un soggetto terzo ed imparziale, qual’è il mediatore, a tale fine essendo previsto nell’ordinanza di cui supra il successivo percorso di mediazione.L’assicurazione rispondeva alla mail della difesa dell’attore proponendo ciò che si è detto supra (€.5000 + €.2000, oltre al già corrisposto) che è più meno quello che il giudice avrebbe verosimilmente accertato e concesso all’esito di un percorso istruttorio (CTU, testimonianze…), applicativo delle tabelle previste per le micropermanenti, in ambito di concorso di colpa del pedone.Cosa dice tutto questo ? Che se le parti avessero compreso e metabolizzato, già prima del provvedimento, il valore sociale ed individuale e l’efficacia della mediazione, il giudice non avrebbe scritto questa sentenza, l’attore avrebbe portato a casa una ragionevole somma di denaro, l’avvocato la sua parcella e l’assicurazione la tranquillità di non vedersi arrivare, dopo questa sentenza, una nuova causa che la improcedibilità che si dichiara non impedisce in alcun modo.E de hoc satis.Essendo pacifico che il procedimento di mediazione non è stato avviato, e non essendo stato addotto -come dimostrato supra- alcun valido motivo giustificativo, ne consegue la improcedibilità della domanda.Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni -orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto della L. 24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55) vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:– DA’ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione demandata;– DICHIARA improcedibile la domanda di XX ;– CONDANNA XX al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della Compagnia di Assicurazione ZZ in complessivi €.1.300,00 oltre IVA, CAP e spese generali. Roma 29.10.2015Il Giudicedott.cons.Massimo Moriconi L'articolo Conciliazione ante causam fallita: il giudice può invitare le parti ad una nuova mediazione nel corso del giudizio. sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.
December 4, 2015

Mancato esperimento della mediazione per inefficienza dell’Organismo: le parti possono avviare una nuova mediazione.

Tribunale d PaviaSezione III Civile – dott. MarzocchiNel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivoORDINANZA Il GI., a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 21.10.2015;Vista la propria ordinanza del 12.01.2015, con la quale era disposto l’avvio di una mediazione demandata, ex art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010;Letti gli atti e i documenti del fascicolo cartaceo; Osserva 1) che l’ordinanza del 12.01.2015, valutati gli elementi emersi riteneva opportuno disporre una mediazione demandata ponendo l’onere dell’avvio alla parte più diligente;2) che dagli atti prodotti nel fascicolo cartaceo risulta che una procedura di mediazione era avviata dall’opponente con deposito dell’istanza il 26.01.2015 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro ministeriale e operante in Pavia (prot. n. 4/15);3) che l’incontro preliminare fissato dall’organismo per il 28.04.2015, per inciso oltre il termine di durata massima fissato dall’art. 6, co. 1, D.Lgs. 28/2010, non si teneva per impossibilità del mediatore nominato;4) che a quanto si legge nel citato “verbale di rinvio” della mediazione in atti, la procedura era rinviata di comune accordo tra le parti al 5.06.2015;5) che non è in atti alcun documento che comprovi l’esito del procedimento di mediazione avviato dall’opponente;6) che il difensore dell’opponente all’udienza del 21.10.2015 deduceva che l’incontro non si sarebbe potuto tenere perché il cliente avrebbe inutilmente chiesto all’organismo di svolgere l’incontro con modalità telematica mentre il procuratore della convenuta opposta deduceva per contro che l’opponente non avrebbe partecipato all’incontro senza addurre alcun giustificatomotivo;7) che il procuratore della convenuta opposta non svolgeva alcuna espressa contestazione alla precisa deduzione avversaria;8) che tali contrapposte deduzioni difensive richiedono un approfondimento, viste le conseguenze sanzionatorie che potrebbero avere effetti anche sulla sorte del decreto ingiuntivo;9) che occorre che le parti forniscano al giudicante ulteriori chiarimenti con eventuali documenti a supporto, sull’esito della procedura tenutasi presso l’organismo di mediazione adito dall’opponente, senza con questo violare l’obbligo di riservatezza che permea la mediazione, non trattandosi certo di entrare nel merito dell’eventuale negoziato tra le parti né delle eventuali dichiarazioni rese o delle informazioni comunque acquisite nel corso della procedura di mediazione;10) che il D.Lgs. 28/2010 oltre a fissare all’art. 6, co. 1 il termine massimo di durata della procedura di mediazione presuppone, all’art. 16, co. 3, l’eventualità che gli organismi di mediazione adottino modalità telematiche per lo svolgimento degli incontri, purché garantiscano alle parti il rispetto della riservatezza dei dati;11) che ove la procedura attivata non abbia avuto un regolare svolgimento a causa di impreviste inefficienze dell’organismo prescelto e, in ogni caso, per causa non imputabile alle parti, è necessario che queste possano essere rimesse in termini per valutare se avviare altra mediazione avanti allo stesso o ad altro organismo. Si rammenta che anche l’incontro svolto in via telematica non esonera dal rispetto dell’art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010 (“al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”);12) che le parti, prima della declaratoria di improcedibilità della domanda e indipendentemente da un provvedimento che le mandi in mediazione, sono sempre e comunque titolari della facoltà di avviare la detta procedura, considerata anche la non perentorietà del termine di quindici giorni per l’avvio della mediazione obbligatoria (Sent. ex art. 281 sexies, cpc, Trib. Pavia RG. 239/14, ud. 14.10.2015). PQM Riservato ogni provvedimento sulle istanze verbalizzate all’udienza del 21.10.2015:1) invita entrambe le parti a fornire ulteriori e documentati chiarimenti in ordine all’esito della procedura di mediazione n. prot. __/15 di cui sopra;2) invita entrambe le parti a valutare l’eventualità di avviare una nuova procedura di mediazione avanti ad un organismo attrezzato per svolgere gli incontri con modalità telematiche;3) Rinvia per gli incombenti di cui sopra e per l’eventuale precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all’udienza del 16.11.2015, ore 12,30. Si comunichi.Pavia, 26.10.2015Dott. Giorgio Marzocchi L'articolo Mancato esperimento della mediazione per inefficienza dell’Organismo: le parti possono avviare una nuova mediazione. sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.