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November 26, 2015

LEGITTIME LE SPESE DI AVVIO E FORMAZIONE DEGLI AVVOCATI COME PER TUTTI!

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 17-11-15 Il Consiglio di Stato ha recentemente risolto (sentenza n. 5230 del 17-11-15) alcune questione di una certa rilevanza in tema di mediazione e precisamente (i) se sia o meno legittimo porre a carico delle parti che attivano una mediazione nei casi in cui un preliminare incontro informativo in merito alla stessa è previsto come condizione di procedibilità per l’instaurazione di un giudizio (c.d. “mediazione obbligatoria”), l’onere di corrispondere all’organismo adito delle somme a titolo di “spese d’avvio” (oggi 80 o 40 euro + iva, a seconda che il valore della controversia superi o no i 250’000 euro, oltre a spese vive); e (ii) se gli obblighi di formazione ed aggiornamento oggi previsti in tema di mediazione (un corso base inziale di almeno 50 ore seguito da 18 ore di aggiornamento biennali e 20 tirocini) siano applicabili anche agli avvocati visto che questi sono qualificati nell’ordinamento italiano come “mediatori di diritto” (art. 16, 4-bis del d. lgsl. 28/2010).Entrambi gli obblighi sono previsti nel regolamento attuativo del citato decreto 28/2010, adottato dal Min. Giustizia con d.m. 180/2010 (come successivamente modificato), rispettivamente agli articoli 16(2) e 18(2) lett. f) e g). Il CdS, peraltro, è intervenuto sul tema della formazione dei mediatori-avvocati, stabilendo che anche per costoro, al pari di tutti gli altri mediatori, è da ritenersi vigente l’obbligo di formazione e aggiornamento di cui al D.M. 180/2010. I percorsi formativi di aggiornamento eventuamente previsti dall’avvocatura rappresentano, infatti, una forma di aggiornamento “ontologicamente” diverso da quello previsto dalla normativa in tema di mediazione. Il CdS, quindi, ha ripristinato anche per gli avvocati l’obbligo di seguire l’intero percorso formativo previsto dal DM 180/2010, sia per quanto riguarda l’aggiornamento teorico, sia per quanto riguarda i tirocini. L'articolo LEGITTIME LE SPESE DI AVVIO E FORMAZIONE DEGLI AVVOCATI COME PER TUTTI! sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.
November 3, 2015

Opposizione a decreto ingiuntivo: per il Tribunale di Cuneo va revocato il decreto monitorio se le parti non attivano la mediazione.

Tribunale di Cuneo, sentenza 01.10.2015 Testo integrale: REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIODI CUNEO in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Marco Lombardo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5447 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi-dell’anno-2013,-vertente TRA S. M. I. S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, D. M., tutti rappresentati e difesi dall’avv. F.V. per delega in calce alla copia notifica del decreto ingiuntivo opposto * opponenti – E Banca di C. C. di C. Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dall’avv. A. B. per delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposta – avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell’1.10.15 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Oggetto del presente giudizio è l’opposizione proposta dagli attori in epigrafe avverso il decreto ingiuntivo n. 1737 del 25.9.14, pronunciato dall’intestato Tribunale per l’importo di € 92.799,32 (oltre interessi e spese) nei confronti degli stessi odierni attori in opposizione su istanza dell’odierna opposta B. di C. C. di C. soc. coop.Quest’ultima, in sede monitoria, deduceva di aver accordato alla odierna opponente S. M. I. s.r.l. un affidamento in conto corrente con relativa garanzia prestata dagli odierni opponenti M. D. e M. C. e che la debitrice principale, ampliata oltre i limiti previsti la propria esposizione debitoria, non provvedeva al pagamento del dovuto nonostante i reiterati solleciti alla stessa inoltrati.Gli odierni opponenti, introducendo il presente giudizio, in via preliminare, chiedevano fissarsi il termine di legge per l’avvio della cosiddetta procedura di mediaconciliazione e, nel merito, lamentavano la violazione, da parte della banca opposta, dei principi di lealtà, correttezza e buona fede, con asserito addebito di interessi non dovuti ed asserite operazioni contabili errate. Ciò premesso, i medesimi suddetti opponenti chiedevano revocarsi (tout court) il suddetto decreto ingiuntivo, od in subordine, previa comunque la revoca dello stesso decreto ingiuntivo, chiedevano pronunciarsi una condanna di pagamento-limitata solo a quanto rigorosamente dovuto e provato con eventuale compensazione delle somme dovute agli attori a titolo risarcitorio e/o di refusione di spese e/o interessi non dovuti.2. All’udienza-del-12.3.15, sulla base della ritenuta irrilevanza (per una parte), nonché sulla base della ritenuta genericità ed esploratività (per altra parte) delle doglianze articolate quali motivi di opposizione, veniva respinta la formulata istanza di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e veniva assegnato alle parti il termine di legge per l’avvio della procedura di media conciliazione. Ciò in considerazione della riferibilità dell’oggetto della presente controversia al novero delle controversie in relazione alle quali la suddetta procedura è stata reintrodotta quale condizione di procedibilità dell’azione ad opera del d.l. n.69″13 (convertito con la l.n. 98″13).3. Poiché, per dato pacifico, nessuna delle parti provvedeva ad avviare la suddetta procedura (cfr. verb. ud. 17.9.15), non vi è dubbio che il presente giudizio debba essere definito con una pronuncia di improcedibilità. Si pone tuttavia la questione, dibattuta tra le parti (cfr. verb. ud. 17.9.15 e verb. ud. 1.10.15), se l’improcedibilità riguardi il mero giudizio di opposizione, con conseguente consolidamento del titolo monitorio, ovvero se riguardi la domanda originariamente proposta in via monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. In altre parole, è necessario stabilire quale parte avrebbe dovuto attivarsi, se la parte attrice in senso formale (nella fattispecie, gli opponenti) o se la parte attrice in senso sostanziale (nella fattispecie, la banca opposta).Una prima tesi dottrinale e giurisprudenziale riconduce la condizione di procedibilità in esame al genus delle ipotesi inattività delle parti da cui deriva l’estinzione del giudizio (artt. 102, 181, 307 e 309 c.p.c.). Per cui, se la parte che ha introdotto in giudizio (dunque, se del caso, anche la parte opponente) la quale ha evidentemente interesse alla sua coltivazione non attiva la procedura di mediazione obbligatoria in ossequio all’ordine del giudice, sarà esposta alla declaratoria di improcedibilità dell’azione come dalla stessa introdotta (se del caso, quindi, alla declaratoria di improcedibilità del giudizio di opposizione) (cfr.Trib. Firenze, sent. 30.10.14). In tale solco interpretativo si è altresì sostenuto che la tesi della improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria (con conseguente revoca del decreto ingiuntivo), da un lato, evocherebbe l’idea paradossale di una sopravvenuta improcedibilità di una domanda già definita a mezzo del pronunciamento di un titolo e, dall’altro lato, postulerebbe una sorta di sanzione processuale che non consta abbia uguali nell’ordinamento (quello monitorio, appunto) (cfr. Trib. Rimini, sent. 5.8.14; Trib. Chieti, sent. 8.9.15).La suddetta tesi, inoltre, imporrebbe al creditore un adempimento al fine di consentire la celebrazione di un giudizio (quello di opposizione) cui il creditore medesimo non avrebbe alcun interesse (per essere già munito di un titolo), in contrasto con la peculiarità del giudizio di opposizione, la cui instaurazione è rimessa alla libera scelta dell’ingiunto. In altri termini, se l’opponente ha l’onere di introdurre il giudizio di opposizione, si dovrebbe ritenere che su di esso esclusivamente gravi l’onere di coltivare lo stesso giudizio e, pertanto, che su di esso gravino anche gli effetti pregiudizievoli di una eventuale improcedibilità (cfr.Trib. Nola, sent. 24.2.15).Si è infine sostenuto che la revoca del decreto ingiuntivo non impedirebbe al creditore di ripromuovere la medesima azione monitoria, cosi gravando il sistema di plurime identiche domande in violazione della ratio deflattiva sottesa alla media-conciliazione (cfr. Trib. Chieti, sent. 8.9.15 cit.).Appare maggiormente condivisibile, tuttavia, quel diverso orientamento che, nell’ambito dei giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, individua nel creditore opposto la parte onerata ad assolvere la condizione di procedibilitàprevista dalla legge (esperimento della mediazione obbligatoria). Per cui, nell’ipotesi-di-mancata-attivazione-della-procedura-di-media-conciliazione, si determinerà l’improcedibilità dell’azione, così come originariamente proposta mediante il deposito del ricorso monitorio, con la conseguente e necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto (Trib. Ferrara, sent. 7.1.15).Ciò, innanzitutto, perché il creditore opposto è, in senso effettivo e sostanziale, l’attore alla cui iniziativa è imputabile l’introduzione del thema decidendum del successivo giudizio di opposizione ovvero l’introduzione di quella pretesa che cosstituisce , in una logica unitaria, sia l’oggetto della fase monitoria sia l’oggetto del giudizio di opposizione (ove, evidentemente, introdotto). In altri termini, la fase dell’opposizione non costituisce un autonomo procedimento, ma costituisce una (sia pur eventuale) continuazione della fase monitoria nell’ambito di un unico giudizio, giudizio che, non a caso, secondo la giurisprudenza di legittimità pende sin dal momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (cfr., ex multiis, Cass., ord. 4.9.14, n. 18707, e Cass., ord. 3.9.09, n. 19120).Inoltre, la tesi della improcedibilità del giudizio di opposizione, con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto, evoca la logica del giudizio impugnatorio, costantemente rifiutata o sconfessata dalla giurisprudenza di legittimità, perché in qualche modo l’opponente, così come l’appellante, dovrebbe coltivare l’azione per non esporsi ad una declaratoria di improcedibilità (il primo dovrebbe attivarsi un funzione della mediazione, così come il secondo deve costituirsi in termini ai sensi dell’art.348, comma primo, c.p.c.).La Cassazione, tuttavia, ha sempre affermato che, a prescindere dalla sussistenza dei-presupposti-per-l’emissione-del-decreto-ingiuntivo,-il-giudizio-di-opposizione non ha carattere impugnatorio e deve comunque incentrarsi sul vaglio di fondatezza della pretesa azionata dal creditore in sede monitoria (cfr., a vario titolo, ex multiis, Cass., sent. 23.7.14, n. 16767; Cass., sent. 28.9.06, n. 21050; Cass., sent. 16.3.06, n. 5844; Cass., sent. 27.3.07, n. 7526; Cass., sent. 26.10.00, n. 1426; Cass., sent. 28.9.94, n. 7892; Cass, sent. 19.7.86, n. 4668). Tanto che non assume alcuna rilevanza l’eventuale inssussistenza, ad esempio, della esigibilità o dei fatti costitutivi del credito al momento della emissione del titolo monitorio, se l’esigibilità od i fatti costitutivi sussistano al momento della decisione nel successivo giudizio di opposizione (cfr. Cass., sent. n. 5844/06 cit.; Cass., sent. 24.1.79, n. 528).Quanto all’obiezione che si incentra sul rifiuto concettuale di una ipotesi di sopravvenuta improcedibilità di una domanda già definita con il pronunciamento di un titolo, si può agevolmente osservare che, nel momento in cui è proposta opposizione, la domanda monitoria non può dirsi definita mediante un titolo consolidato con effetti di giudicato (effetti suscettibili di determinarsi solo in caso di mancata opposizione, rigetto della stessa o estinzione del relativo giudizio). In altre parole, se il titolo monitorio può essere revocato in caso di accoglimento dell’opposizione nei confronti dello stesso spiegata, non si comprende perché lo stesso titolo non possa essere revocato in difetto delle condizioni dell’azione come originariamente proposta dal creditore.Quanto all’interesse di quest’ultimo, non si può ritenere che lo stesso sia già soddisfatto dal titolo monitorio perché, in caso di accoglimento della spiegata opposizione, tale titolo è suscettibile di essere revocato. Dunque, diversamente da quanto affermato dai sostenitori della tesi opposta a quella che qui si preferisce, ben può ritenersi che l’attivazione della procedura di mediazione corrisponda all’interesse del creditore ingiungente giacché, ove quest’ultimo non provveda, il titolo monitorio è destinato alla caducazione per improcedibilità della domanda come originariamente proposta nei confronti del soggetto ingiunto.Si noti, infine, che la possibile riproposizione della medesima azione monitoria (che frusterebbe la ratio deflattiva sottesa all’obbligatorietà della mediazione) risponde allo stesso principio di riproponbilità dell’azione monitoria in caso di revoca del titolo monitorio per ragioni di rito.3. In conclusione, deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’azione monitoria come originariamente proposta dalla odierna banca opposta e deve conseguentemente essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1737 del 25.9.14, pronunciato dall’intestato Tribunale ed in questa sede opposto.4. In ragione della natura delle questioni controversie, e quindi della insussistenza (allo stato) di un orientamento giurisprudenziale univoco, e comunque di pronunciamenti di legittimità, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5447 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2014, il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, così decide:a) dichiara che l’improcedibilità dell’azione promossa dalla odierna opposta B. di C. C. di C. soc. coop., come originariamente esperita in sede monitoria;b) per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1737 del 25.9.14, pronunciato dall’intestato Tribunale nei confronti degli odierni opponenti S. M. I. srl;c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.Sentenza pubblicata in udienza.In Saluzzo, 1.10.15 Il giudice(dott. Marco Lombardo) L'articolo Opposizione a decreto ingiuntivo: per il Tribunale di Cuneo va revocato il decreto monitorio se le parti non attivano la mediazione. sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.
November 3, 2015

Opposizione a sfratto: improcedibile se le parti non si presentano personalmente in mediazione.

Tribunale di Verona, ordinanza 21.9.2015 Testo integrale: Tribunale di VeronaSEZIONE PROCEDIMENTI SPECIALIIL GIUDICE Dott. Chiavegatti FrancescoN.R.G.____/ 2015Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 8.9.2015,– ritenuta in via preliminare la regolare instaurazione del contraddittorio essendo l’atto di intimazione in rinnovazione stato compiutamente notificato alla XX S.R.L. via PEC e, trattandosi di società di capitali, dovendosi ritenere che la stessa sia dotata di un’organizzazione minima idonea a garantirne la continuità anche in caso di decesso dell’amministratore;– ritenuta la concorrente e solidale responsabilità del contraente cessionario con il conduttore cedente per le obbligazioni rimaste inadempiute del contratto di locazione sia in forza della disposizione di cui all’art. 36 L. 392/78, che prevede un’ipotesi di solidarietà, sia in applicazione del principio di cui a Cass. civ. Sez. III, 01-06-2004, n. 10485 (1) (ma vedi anche Cass. civ. Sez. III Sent., 21-03-2008, n. 7686, Cass. civ. Sez. III Sent., 20-04-2007, n. 9486 Cass. civ. Sez. III, 09-11- 2006, n. 23914), sia perché in caso contrario sarebbero ingiustamente frustrate le ragioni del locatore che subisca, non potendovisi opporre, la cessione;– ritenuto peraltro che l’eccezione di parte resistente di cui all’art. 2560 c.c. non sia nemmeno fondata su prova scritta;– ritenuto come l’assegno bancario di € 8.000 depositato in atti da parte intimata non possa ritenersi imputabile al pagamento delle spese condominiali residue (di € 7.487,36 a detta della stessa resistente, cfr. pag. 5 comparsa) essendo tale assegno stato emesso in favore di altro soggetto (M.T.) e trovando esso la propria corrispondente causale nell’adempimento (parziale) all’atto di transazione del 29.1.2014 (doc. prodotto all’udienza) che prevedeva proprio un credito in favore di tale soggetto;– Ritenuto che l’intimata ha proposto opposizione e che, quindi, è preclusa la possibilità di convalidare lo sfratto;– rilevato che l’opposizione non è fondata su prova scritta e che non si rilevano dagli atti gravi motivi che contrastino con l’emissione della richiesta ordinanza ex art. 665 c.p.c. secondo quanto indicato in premessa;– dato atto del carico del ruolo, delle scoperture di sezione e degli obiettivi di gestione con riferimento allo smaltimento dell’arretrato pendente, P.Q.M. Visti gli artt. 665, 667, 426 e 447 bis c.p.c.,– Ordina alle parti intimate il rilascio dell’immobile meglio descritto nell’intimazione;– Fissa per l’esecuzione la data del. 31.12.2015;– Dispone che il giudizio prosegua con lo speciale rito locatizio e fissa per la comparizione delle parti l’udienza del 1.3.2016 ore 10.00;– Assegna alle parti costituite termine perentorio sino a 30 giorni prima dell’udienza per deposito di memorie integrative degli atti introduttivi e contenti eventuali istanze istruttorie e documenti;– Si avverte il convenuto che, per la prosecuzione del giudizio, dovrà farsi necessariamente assistere da un difensore e che, per proporre eventuali domande riconvenzionali o per procedere a chiamata di terzo in causa, dovrà fare apposita istanza – tramite difensore munito di procura ad hoc – almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata.– Onera la parte interessata alla prosecuzione del giudizio a procedere al tentativo di media conciliazione ex art. 5 dlgs 28/10 entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento pena l’improcedibilità del giudizio – rappresentando sin d’ora che la condizione di procedibilità non si considererà avverata ove avanti al mediatore non compaiano personalmente le parti ex art. 8 d.lgs cit. ma soltanto i difensori (cfr. Trib. Firenze Sez. II, 19-03-2014 e Trib. Bologna Sez. I, 05-06-2014) e che dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo il Giudice potrà trarre argomenti di prova utili ai fini della decisione ex art. 116 c.p.c. ed in ogni caso condannare la parte al pagamento di una somma pari al contributo unificato in favore dello Stato ex art. 8 d.lgs 28/10;– Manda alla cancelleria di inserire copia di cortesia cartacea del presente provvedimento nel fascicolo.Si comunichi a cura della Cancelleria. Il GiudiceDott. Chiavegatti Francesco (1) Secondo cui “nel caso di cessione, senza il consenso del locatore, del contratto di locazione unitamente all’azienda, ai sensi dell’ art. 36 della L. n. 392 del 1978 (cosiddetta dell’equo canone), il conduttore cedente – che non sia stato liberato dal locatore ceduto – risponde solidalmente dell’inadempimento del cessionario. Siffatta obbligaziohe di garanzia, il cui fondamento va ravvisato nel potere esclusivo di scelta del cessionario da parte del cedente e netta corrispondente esigenza di tenere il locatore – che a tale scelta non ha titolo – indenne dalle negative conseguenze che possano derivarne, trova applicazione anche nelle ipotesi di cessioni intermedie, e cioè qualora alla prima cessione ne segua una seconda ad opera del cessionario, con la conseguenza che l’originario conduttore e primo cedente rimane obbligato in solido con l’ultimo cessionario per le obbligazioni di costui, essendo tenuto a rispondere del meccanismo dei subentri automatici da lui posto in essere e che il locatore non può evitare. Ne discende che, coordinando l’ art. 36 della L. n. 392 del 1978 con i principi generali fissati, in tema di cessione, dagli artt. 1408 e 1409 del codice civile , il conduttore cedente risponde solidalmente, nei confronti del locatore ceduto, delle obbligazioni scadute successivamente alla cessione, ma anche il conduttore cessionario risponde, in via solidale, verso il locatore ceduto (salva diversa volontà delle parti) delle obbligazioni non adempiute dal cedente (si tratti di mancata corresponsione del canone, di danni prodotti sulla cosa locata, e così via)”. L'articolo Opposizione a sfratto: improcedibile se le parti non si presentano personalmente in mediazione. sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.
November 3, 2015

La mediazione va effettivamente avviata e le parti non possono limitarsi a presenziare al primo incontro.

Tribunale di Monza, ordinanza 14.7.2015 Testo integrale: Tribunale di MonzaSezione Prima Civile Il GiudiceLetti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 24 giugno 2015;– rilevati gli elementi essenziali della lite come segue:a . con il ricorso depositato nella fase monitoria, la XX S.R.L. ha domandato condannarsi Tizio al pagamento della somma di euro … a titolo di compenso per servizi di trasposto effettuati in favore dello stesso;b. il predetto Tizio ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo tra l’altro di aver pagato in contanti il dovuto e di essere pervenuto con la controparte ad un accordo verbale in virtù del quale entrambe le parti non avrebbero avuto più nulla a pretendere vicendevolmente;c. nel giudizio di opposizione, oltre alla XX S.R.L., risultano essersi costituiti anche i socitizio e caio, disconoscendo le ricevute di pagamento prodotte dalla controparte;– valutati la natura della causa ed il comportamento delle parti, e considerato in particolare quanto segue:I – la natura specifica del rapporto tra le parti (Tizio risulta essere stato anche dipendente della società opposta nel periodo in questione, con conseguente commistione tra le questioni fatte valere nel presente giudizio e quelle concernenti il rapporto di lavoro dipendente) che indica l’opportunità di preservare una pacifica relazione attraverso una soluzione condivisa del contrasto, tanto più che l’opponente si è riservato di promuovere autonoma causa di lavoro;II – la fase processuale (non si è ancora provveduto sulle istanze istruttorie delle parti);III – la complessità dell’eventuale istruttoria (è stata domandata l’ammissione di prove per interrogatorio formale e per testi, nonché di una C.T.U.) ed i relativi costi (specie ove dovesse essere accolta la richiesta di un C.T.U. per la verificazione di scrittura privata);IV – la richiesta di rinvio per l’eventuale conciliazione effettuata concordemente dalle parti all’udienza del 26 maggio 2015, il che indica la volontà da parte delle stesse di pervenire ad una soluzione condivisa del conflitto;– ravvisata la possibilità, alla luce degli elementi emersi nel corso del procedimento, di una soluzione conciliativa e ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione;– rilevato altresì che una soluzione condivisa del conflitto risulterebbe auspicabile alla luce delle eccezioni preliminari svolte in corso di causa, dei limiti probatori concernenti alcuni aspetti della controversia e del rapporto di lavoro subordinato vigente all’epoca dei fatti per cui è causa;– viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni della L. 9 agosto 2013 n. 98, P.Q.M.– letto ed applicato l’art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, dispone l’esperimento della mediazione ed assegna termine alle parti di quindici giorni per depositare la relativa domanda dinanzi a un organismo scelto dalle stesse, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, salva la facoltà per le parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 citato;– precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi la mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo;– precisa altresì che per “mediazione disposta dal giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti –anziché limitarsi al formale primo incontro adempiano effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione;– fissa nuova udienza per il giorno 13 gennaio 2016 alle ore 11,15 per verificare l’esito della procedura di mediazione.Così deciso in Monza.14.7.2015 GiudiceDavide De Giorgio L'articolo La mediazione va effettivamente avviata e le parti non possono limitarsi a presenziare al primo incontro. sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.