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News

November 3, 2015

Conflittualità di coppia: il giudice invita le parti a percorrere la mediazione civile.

Tribunale di Milano, ordinanza 14.10.2015 Testo integrale: Tribunale di MilanoSezione IX Civile Il Giudice, osserva Il Tribunale di Milano, con sentenza n.____ del ____/ 2009, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da … e … (unione coniugale celebrata in data__, il ___). Con l’atto introduttivo del procedimento, depositato il___/2015, YY cita in giudizio l’ex coniuge affinché sia accertato il suo diritto, ex art. 12-bis l. 898 del 1970, a una quota – pari al 40% – del trattamento di fine rapporto lavorativo liquidato all’ex marito.L’XX, costituendosi nel procedimento, eccepisce, tra l’altro, la compensazione dell’eventuale posta creditoria spettante alla attrice con contro-credito del convenuto.Deve rilevarsi come la lite investa una pluralità di questioni giuridiche.In primo luogo, basti ricordare come sussista contrasto di giurisprudenza in merito alla compensazione legale dei due debiti (art. 1242 c.c.), per la specifica ipotesi in cui uno dei due crediti sia sub iudice, comunque ancora non sorretto da un titolo definitivo (v. Cass. civ., sez. III, sentenza 11 settembre 2015 n. 18001 che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite). In secondo luogo, è opportuno segnalare come l’oggetto del processo imponga di chiarire se, nel computo della quota di TFR ex art.12-bis cit., rientri o non anche il cd. incentivo all’esodo.Ciò premesso in diritto, deve rilevarsi in fatto, come le parti siano state legate da una pregressa relazione sentimentale, confluita in matrimonio e come, dunque, l’odierna lite possa tradursi nel ri-accendersi di una conflittualità non del tutto sopita. In ipotesi del genere, questo Ufficio ha già stimato opportuno un percorso di mediazione civile, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28 del 2010 (v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 ottobre 2013, est. G. Buffone). In tempi recenti, peraltro, la giurisprudenza di questa sezione ha ritenuto che l’istituto della mediazione civile sia applicabile anche alle controversie familiari, là dove il diritto non sia indisponibile (v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 15 luglio 2015). Nel caso in esame, la domanda della ricorrente ha ad oggetto un credito e, in particolare, una somma di denaro. E’ da escludersi che si tratti di un diritto indisponibile.Per tutti i motivi sopra esposti, appare del tutto opportuno invitare le parti a procedere a un tentativo di mediazione civile per la composizione amichevole della controversia. La legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69), riscrivendo parzialmente il tessuto normativo del d.lgs. 28/2010, ha previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Si tratta di un addentellato normativo che inscrive, in seno ai poteri discrezionali del magistrato, una nuova facoltà squisitamente processuale: il fascio applicativo della previsione in esame prescinde dalla natura della controversia (e, cioè, dall’elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria: art. 5 comma I-bis, d.lgs. 28/2010) e, per l’effetto, può ricadere anche su un controversia quale quella in esame, avente ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto. Va ricordato alle parti che, per effetto della mediazione ex officio, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 comma III d.lgs. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. P.Q.M. Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,Dispone l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che esso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.Fissa nuova udienza in data ___/2016 ore___ assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla notifica dell’odierna ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione (da depositarsi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; v. art. 4, comma I, dlgs 28/10).Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituiteSi comunichiMilano, lì 14 ottobre 2015Il GiudiceDr.ssa Enrica Manfredini L'articolo Conflittualità di coppia: il giudice invita le parti a percorrere la mediazione civile. sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.
November 3, 2015

Validità della istanza di mediazione priva dell’oggetto e proposta oltre i 15 giorni previsti dal giudice.

Tribunale di Pavia, sentenza 14.10.2015 Testo integrale: In allegato. L'articolo Validità della istanza di mediazione priva dell’oggetto e proposta oltre i 15 giorni previsti dal giudice. sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.
November 3, 2015

Mancato pagamento della parcella: il giudice manda l’avvocato e cliente in mediazione.

Tribunale di Milano, ordinanza 14.10.2015 TRIBUNALE DI MILANOSEZ. IX CIVILE Il Giudice, osserva L’Avv. ___propone ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 contro____allegando l’intercorso rapporto fiduciario, in virtù di regolare contratto di patrocinio, allega l’inadempimento del cliente all’obbligo del pagamento degli onorari, pari a complessivi euro 4.806,50.Il Collegio esamina d’ufficio la questione relativa alla improcedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 3 comma I, d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162. La controversia instaurata dalla parte attrice è regolata dalle norme del rito sommario di cognizione, ex artt. 702-bis e ss c.p.c. (non si versa, dunque, nelle ipotesi di cui all’art. 3, comma III, lett. c); non si tratta di lite concernente obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionistie consumatori (non si versa, dunque, nelle ipotesi di cui all’art. 3, comma II); la pretesa creditoria non è stata esercitata mediante procedimento monitorio (non si versa, dunque, nelle ipotesi di cui all’art. 3, comma III, lett. a). Ai sensi dell’art. 3 comma I d.l. 132 del 2014, «chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro» deve, tramite il suo avvocato, «invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita». L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita ècondizione di procedibilità della domanda giudiziale. La disposizione in parola sottopone, dunque, a giurisdizione condizionata ogni controversia che abbia ad oggetto una domanda di pagamento a prescindere dal titolo che sia ad esso sotteso. Anche la lite odierna, pertanto, dovrebbe ritenersi compresa nel fascio applicativo della disposizione cennata. A diversa conclusione, tuttavia, conduce il fatto che, ai sensi dell’art. 3 comma VIId.l. 132/2014 la disposizione sulla improcedibilità «non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente». Si intende aderire, sulpunto, all’orientamento già emerso nella giurisprudenza di merito: «lapretesa creditoria che rimanga contenuta nei limiti di 50.000 euro richiede, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il preventivo tentativo di negoziazione assistita, salvo si tratti di controversia riconducibile alla categoria di quelle per le quali le parti possono stare in giudizio personalmente. In questa categoria ricade la domanda introdotta dall’Avvocato per recuperare un suo credito, là dove questi si avvalga della procedura speciale di cui all’art.14 d. lgs.150/2011 ove, al comma III, è espressamente previsto che «nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente» (Trib. Verona, ordinanza 18 giugno 2015, est. M. Vaccari). La domanda, per i motivi sopra indicati, è da ritenersi procedibile.Ciò premesso, il Collegio rileva, d’ufficio, la questione relativa all’intervenuto frazionamento del credito unitario. Pendono dinanzi a questo ufficio, due distinte azioni promosse dall’Avv.___ contro il ___ nel processo n. .. del 2015, per un credito nascente dal patrocinio reso nel 2007; nel processo n. .. del 2015, per un credito nascente dal patrocinio reso nel 2011. Al momento delle domande (autonomamente proposte in data 1 aprile 2015) entrambe le poste creditorie costituivano, dunque, un“credito unitario” in favore del difensore-attore e contro il medesimo debitore. Ebbene, è ormai acquisito al patrimonio giurisprudenziale (a partire dall’intervento delle Sezioni Unite n. 23276 del 2007 con indirizzo confermato anche di recente: Cass. Civ. 19 marzo 2015 n. 5491) che la scissione strumentale del contenuto dell’obbligazione unitaria si pone il contrasto con il principio di buona fede e con il principio di ragionevole durata del processo realizzandosi una violazione anche della minima unità strutturale del processo. In particolare, secondo l’indirizzo di legittimità, alla luce di una più accentuata valorizzazione del principio di buona fedeanche nella fase della tutela giudiziale del credito e dell’affermazione del canone del giusto processo, non è consentita al creditore la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell’azione giudiziaria per l’adempimento di una obbligazione pecuniaria (v. Cass. Civ. Sezioni Unite sentenza 15 novembre 2007 n. 23726; v., anche, Cons Stato, Ad Plen., 23 marzo 2011 n. 3, Pres. De Lise, Rel. Caringella). Il Collegio rileva come vi sia contrasto, in giurisprudenza, in merito alle conseguenze che discendono dal frazionamento: secondo un certo indirizzo, la disarticolazione del rapporto creditorio unico provoca la improponibilità delle domande (Cass. Civ. n. 15476 del 2008); altre pronunce predicano una riunione dei processi frazionati e delle conseguenze sanzionatorie mediante la pronuncia sulle spese del processo (v. Cass. Civ. n. 10634 del 2010). La questione, rilevata d’ufficio, va sottoposta alle parti.[4]. Anche alla luce della questione rilevata d’ufficio, il Collegio stima del tutto opportuno invitare le parti a procedere a un tentativo di mediazione civile per la composizione amichevole della controversia. Va premesso che la lite concerne un pregresso rapporto negoziale intercorso tra attore e convenuto, avente natura fiduciaria (contratto di patrocinio che lega Avvocato e suo cliente). Si tratta, dunque, di litiganti in precedenza vincolati da una relazione giuridica che può rappresentare un elemento di favore per una trattativa conciliativa. Va, poi, rilevato che la causa ha ad oggetto un credito di modesto valore: credito che la parte convenuta intende contrastare con una eccezione di prescrizione presuntiva a fronte della quale il creditore ha inteso azionare il rimedio di cui all’art. 2960 c.c.La lite, pertanto, potrebbe ospitare un incombente istruttorio rilevante come il giuramento decisorio: una struttura probatoria imponente che fa iato con il modesto valore della controversia. Deve, peraltro, rimarcarsi, come già segnalato, che pende dinanzi a questo ufficio, altra identica causa instaurata tra le medesime parti e ove il creditore-attore agisce per altro credito. Sulla scorta dei dati già messi in evidenza, l’esito del giudizio è, infine, certamente non prevedibile, al lume delle questioni di rito e di prova da esaminare. Lo sfoglio di rito e merito delle questioni da affrontare nel processo rischia di rendere finanche antieconomico il giudizio per la distribuzione dei torti e delle ragioni. Appare, dunque, opportuno esperire il procedimento di mediazione, in linea con precedenti analoghi di questo ufficio (v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 ottobre 2013, est. G. Buffone). La legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69), riscrivendo parzialmente il tessuto normativo del d.lgs. 28/2010, ha previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Si tratta di un addentellato normativo che inscrive, in seno ai poteri discrezionali del magistrato, una nuova facoltà squisitamente processuale: il fascio applicativo della previsione in esame prescinde dalla natura della controversia (e, cioè, dall’elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria: art. 5 comma I-bis, d.lgs. 28/2010) e, per l’effetto, può ricadere anche su un controversia quale quella in esame, avente ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto. Giova, peraltro, ricordare come i mediatori ben potrebbero estendere la «trattativa (rectius: mediazione)» ai fatti di lite considerati in modo complessivo, così affrontando, in sede conciliativa, la questione dei due crediti in modo cumulativo.Va ricordato alle parti che, per effetto della mediazione ex officio, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 comma III d.lgs. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. P.Q.M. Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,Dispone l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che esso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.Fissa nuova udienza in data __ 6.2016 ore____ assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla notifica dell’odierna ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione (da depositarsi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; v. art. 4, comma I, dlgs 28/10).Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.Si comunichi.Milano, lì 14 ottobre 2015Il Presidente est.Dr.ssa Enrica Manfredini L'articolo Mancato pagamento della parcella: il giudice manda l’avvocato e cliente in mediazione. sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.
October 26, 2015

MEDIAZIONI, IL NODO DELL’ASSISTENZA LEGALE OBBLIGATORIA

Per l’Europa deve essere facoltativa Mediazioni, il nodo dell’assistenza legale obbligatoria L’assistenza legale nelle procedure di mediazione e più in generale nei procedimenti Adr costituisce un tema che ha animato il dibattito tra gli operatori del sistema giustizia nel recente passato ed in particolare all’indomani dell’introduzione della mediazione che non prevedeva originariamente l’assistenza dell’avvocato come obbligatoria. La querelle si sopì allorché con la riforma della mediazione nel 2013 (che reintroduceva la mediazione obbligatoria dopo la declaratoria di incostituzionalità della stessa per eccesso di delega) l’assistenza legale fu introdotta prevedendo la necessità della stessa quanto meno con riferimento alle procedure obbligatorie (sulla scorta della interpretazione adottata dal ministero della Giustizia). Ma mentre il legislatore italiano adottava tale scelta – che peraltro trovava una eccezione nella speciale normativa prevista per l’Arbitro bancario finanziario presso la Banca d’Italia, ove l’assistenza legale non è prevista come necessaria pur essendo trattate le liti in materia bancaria rispetto alle quali è prevista la condizione di procedibilità –, in sede europea veniva adottata la direttiva 11/2013 che ribadiva, questa volta in maniera vincolante per gli Stati membri, un principio già fissato nella raccomandazione 310/2001 e che esclude per le liti dei consumatori la necessaria assistenza dell’avvocato.Più precisamente in base alla nuova disciplina le procedure Adr «devono consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale»; è fatto sempre salvo (ovviamente) il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura. Peraltro, gli organismi Adr devono garantire che le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale. E non vi è dubbio che l’avvocato – in adempimento ai suoi doveri deontologici – dovrà adeguatamente informare i suoi clienti delle nuove procedure Adr e della relativa disciplina.Nella nuova disciplina è stata inserita una clausola di salvezza che si presta a taluni dubbi interpretativi. Il legislatore con il nuovo decreto ha fatto salva la norma che prevede la mediazione obbligatoria: ciò se da un lato consente di mantenere in vita la condizione di procedibilità (a fronte della riforma improntata alla volontarietà degli Adr), dall’altro può indurre a ritenere operante, per le materie ivi indicate, la necessaria assistenza legale quando la mediazione si muove in un contesto consumeristico (ad esempio contratti bancari stipulati dai consumatori). Una simile opzione condurrebbe a ritenere vigenti due ambiti normativi separati per la mediazione, precludendo sostanzialmente l’applicazione “orizzontale” della Direttiva 11/2013 (e dei suoi princìpi) alla mediazione obbligatoria disciplinata dal Dlgs 28/2010. IL SOLE 24 ORE L'articolo MEDIAZIONI, IL NODO DELL’ASSISTENZA LEGALE OBBLIGATORIA sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.