Published by admin at October 22, 2015 Si allarga il mercato della conciliazione. Con l’entrata in vigore (da oggi 3 settembre 2015) del dlgs 130/2015 prende l’avvio del sistema di Adr, cioè dell’Alternative dispute resolution. Il decreto legislativo detta principi per uniformare le procedure di Adr che coinvolgono i consumatori, che si innestano, a dire il vero, in un panorama di ipertrofia normativa su organizzazione e procedure conciliativa. La normativa varata riguarda le controversie dei consumatori e, non a caso, costituisce un innesto all’interno del codice del consumo (dlgs 206/2005). Certo l’effetto è di dare un impulso alla degiurisdizionalizzazione delle controversie e di dare maggiori sbocchi, per esempio, alla attività di organismi di conciliazione regolati dal decreto legislativo 28/2010, di cui si salvaguardano le competenze in materia di mediazione cosiddetta obbligatoria (e cioè condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria). La normativa pretende, dunque, di essere organica e tendenzialmente unitaria, ma pone problemi di coordinamento. Uno dei punti da approfondire riguarda la presenza dell’avvocato nella procedura di Adr, gestita da un organismo di mediazione. A una prima lettura si deve ritenere salvaguardata l’obbligatorietà della assistenza del legale nelle procedure di mediazione obbligatoria. In effetti il decreto legislativo in commento formula il principio per cui le procedure Adr devono consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale. Tuttavia sempre lo stesso decreto legislativo impone l’applicazione della disciplina procedura uniforme alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea. Lo stesso decreto si riferisce alle procedure gestite dagli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all’art.16, commi 2 e 4, del dlgs n. 28/2010. Tuttavia il riferimento alle procedure volontarie esclude dall’ambito di applicazione le procedure «obbligatorie», con la conseguenza della persistenza della necessità di patrocinio di avvocato per le mediazioni-condizioni di procedibilità per molte materie (tra cui, per esempio, condominio, contratti bancari, diritti reali, successioni ecc.). Altro aspetto che dovrà attentamente essere vagliato riguarda la gratuità della procedura. In realtà il decreto stabilisce che le procedure dovranno essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori. L’alternatività del costo minimo apre la strada alla remunerazione dell’attività, il cui livello minimale dovrà essere approfondita in sede regolamentare.
L'articolo SI ALLARGA IL MERCATO DELLA CONCILIAZIONE! sembra essere il primo su Camera di Mediazione Nazionale.